Statuto

Art. 1

Scopi e definizione del Gruppo

È costituita l’Associazione denominata "GRUPPO ITALIANO DI IDRAULICA” con sede in Padova. Via Loredan 20, presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica Marittima e Geotecnica dell’Università di Padova.

Scopo del Gruppo è quello di promuovere e coordinare, senza fini di lucro:

  • lo sviluppo della ricerca di base ed applicata;
  • lo scambio di esperienze scientifiche e didattiche nelle discipline idrauliche;
  • l’attivazione di iniziative di ricerca e di alta formazione;
  • la divulgazione dei risultati delle proprie attività.

L’Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione si obbliga a devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con modalità indicate all’art. 11, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Gruppo, inoltre, collabora con la sede ospitante all’organizzazione, con cadenza biennale, del Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche.

 

Art. 2

Adesioni al Gruppo

Possono aderire al Gruppo, su domanda, come Membri Collettivi, i Dipartimenti e gli Istituti di Università Italiane, i Centri di Ricerca, gli Istituti di Ricerca nei quali operano ricercatori nelle discipline idrauliche.

I Membri Collettivi comunicano, con cadenza annuale, gli elenchi delle persone ad esso afferenti (Professori, Ricercatori, Dottorandi, personale tecnico, assegnisti ecc.), che diventano, a tutti gli effetti, Membri del Gruppo.

Possono altresì aderire al Gruppo, su domanda, come Membri Individuali, ricercatori nelle discipline di interesse del Gruppo, che, pur non appartenendo alle strutture di cui ai commi precedenti, svolgono la propria attività in sedi universitarie o in centri di ricerca costituiti presso altri Istituti o Enti Pubblici non di ricerca.

La domanda è inviata al Presidente che la sottopone per l'accettazione al Consiglio Scientifico di cui all'Art. 6 o, se opportunamente delegato, l’approva direttamente sottoponendo tale approvazione a successiva ratifica.

 

Art. 3

Organi del Gruppo

Sono Organi del GII:

  • il Presidente;
  • il Consiglio Scientifico;
  • l’Assemblea.

 Il Gruppo, inoltre, ha una Segreteria permanente che:

  • cura la gestione del sito web;
  • tiene aggiornato l’elenco dei Membri;
  • cura la riscossione delle quote associative.

La struttura che funge da Segreteria è scelta dal Presidente e si intende tacitamente confermata a meno di diversa decisione del Presidente pro tempore.

 

Art. 4

L’Assemblea

L’Assemblea è costituita dai Membri del Gruppo.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria, in occasione del Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, una volta ogni due anni per la discussione della relazione sullo stato di ricerca di cui all’Art. 7 e della relazione del Presidente.

L’Assemblea ordinaria espleta inoltre il rinnovo degli organi, esprime parere circa i Settori di Ricerca, di cui all’Art. 7, nei quali si articola il Gruppo.

L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente su iniziativa personale o su richiesta del Consiglio Scientifico o di un gruppo di Membri non inferiore ad 1/5 del totale.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno, con preavviso di almeno venti giorni.

È  ammessa la partecipazione per delega all’Assemblea, con il limite di tre deleghe per ogni Membro presente.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei partecipanti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 5

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni e non può essere eletto consecutivamente più di due volte.

Il Presidente del Gruppo:

a) è il rappresentante legale del GII;
b) presiede l’Assemblea e il Consiglio Scientifico;
c) riferisce all’Assemblea sull’attività del Gruppo;
d) cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi;
e) cura la diffusione dell’informazione fra i Membri del Gruppo;
f) può nominare un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di impedimento;
g) nomina il Segretario che svolge anche le funzioni di Tesoriere;
h) sceglie la Struttura che funge da Segreteria permanente del Gruppo di cui all’Art. 3;
i) sovrintende all’amministrazione dei fondi del Gruppo derivanti da quote sociali e/o contribuzioni e redige annualmente un rendiconto finanziario.

 

Art. 6

Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente e da 5 Membri eletti dall’Assemblea e dura in carica due anni.

I Membri elettivi del Consiglio Scientifico non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

Il Consiglio Scientifico può cooptare fino ad un massimo di sette Membri in rappresentanza dei Settori di Ricerca di cui all’Art. 7.

Il Consiglio Scientifico:

  • fissa le quote di adesione per i Membri Collettivi e Individuali;
  • nomina i Coordinatori di Settore;
  • propone le variazioni di Statuto;
  • stabilisce la sede dei Convegni biennali di Idraulica e Costruzioni Idrauliche e ne cura assieme alla sede ospitante l’organizzazione;
  • cura l’organizzazione del Premio GII per l’attività scientifica di giovani ricercatori nelle discipline idrauliche, e di altre iniziative similari;
  • formula proposte sull’amministrazione dei fondi del Gruppo derivanti da quote sociali e/o contribuzioni;
  • redige, per la scadenza del mandato, una relazione sull’attività svolta dal Gruppo e sulle possibili linee di sviluppo. Tale documento è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

 

Art. 7

Settori di ricerca

Il Gruppo si articola in Settori di Ricerca, che raggruppano i Membri che operano in determinate aree tematiche delle discipline di interesse del Gruppo.

L’elenco dei Settori è fissato dal Consiglio Scientifico ed è sottoposto, in sede di ratifica, al parere dell’Assemblea.

Scopo dei Settori è quello di promuovere il coordinamento della ricerca scientifica nelle aree di loro competenza, attraverso progetti di ricerca nazionali e internazionali che coinvolgano diverse sedi, seminari, giornate di studio, incontri, mobilità di docenti e studenti, e altre opportune iniziative.

I Settori individuano al loro interno un Coordinatore e/o un Segretario.

Il Consiglio Scientifico nei limiti di cui all’Art. 7 può cooptare il Coordinatore e/o il Segretario dei Settori che risultano operativi.

I Membri così cooptati nel Consiglio Scientifico restano i carica fino alla scadenza del Consiglio.

I settori di Ricerca operano in completa autonomia.

Ove necessario, la prima convocazione dei Settori può essere effettuata dal Presidente del GII.

 

Art. 8

Convegno Biennale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche

Il GII promuove, attraverso il suo Consiglio Scientifico, ogni due anni il Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. In particolare il Consiglio Scientifico:

  • individua la sede del Convegno;
  • nomina, d’intesa con la sede organizzatrice, il Presidente del Comitato Scientifico del Convegno e su proposta di questi, nomina gli altri Membri del Comitato Scientifico;
  • approva, su proposta del Comitato Scientifico, i temi del Convegno;
  • collabora con la sede ospitante all’organizzazione del Convegno;
  • approva il programma del Convegno;
  • promuove l’attivazione di iniziative collaterali di tipo formativo e scientifico (Master Classes, corsi brevi, seminari ecc.).

Ai Membri del GII viene praticata una riduzione sulla quota di iscrizione al Convegno, fissata, di volta in volta, dal Consiglio Scientifico, e, comunque, non inferiore al 20% della quota individuale di iscrizione.

Gli iscritti al Convegno che non siano Membri del GII possono, su loro richiesta e se in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, ricevere gratuitamente l’iscrizione al GII per l’anno in corso e per quello successivo.

 

Art. 9

Finanziamento del Gruppo e quote di adesione

Il Gruppo è finanziato con le quote sociali dei Membri Collettivi, dei Membri Individuali e con le contribuzioni straordinarie.

La quota annuale di adesione al gruppo per i Membri Collettivi con un numero di aderenti superiore a 20 è di 600 Euro.

La quota annuale di adesione al gruppo per i Membri Collettivi con un numero di aderenti compreso tra 7 e 20 è di 400 Euro.

La quota annuale di adesione al gruppo per i Membri Collettivi con un numero di aderenti inferiore a 7 è di 200 Euro.

La quota annuale di adesione al gruppo per i Membri Individuali è di 50 Euro.

Le suddette quote possono essere modificate ogni due anni con delibera del Consiglio Scientifico.

Le quote devono essere versate, ogni anno, entro il mese di gennaio. È possibile anche il versamento di quote biennali, fatti salvi eventuali conguagli.

L’iscrizione al Gruppo consente:

  • di ottenere una riduzione sulla quota di iscrizione al Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche;
  • di accedere all’area riservata del sito web del GII;
  • di partecipare all’elezione degli organi direttivi;
  • di ricevere le informazioni inviate periodicamente dagli organi direttivi;
  • di ricevere l’invito a partecipare alle iniziative promosse dal GII o ad esso riconducibili.

La qualità di Socio è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, il soggetto non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.

 

Art. 10

Modifiche di Statuto

Le proposte di modifiche dello Statuto vengono deliberate dal Consiglio Scientifico a maggioranza dei 2/3 dei componenti e sono ratificate mediante referendum indetto fra tutti i Membri oppure direttamente dall’Assemblea.

Le modifiche dello Statuto, se sottoposte a referendum, saranno considerate definitivamente approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei Membri che hanno esercitato il diritto di voto. Il referendum si svolgerà con le seguenti modalità. La Segreteria Permanente predisporrà le schede con le modifiche da sottoporre al voto; tali schede verranno distribuite nelle varie sedi che provvederanno: a far votare i Membri afferenti, alla raccolta delle schede ed al loro invio alla Segreteria Permanente che provvederà allo spoglio, verbalizzerà il risultato e comunicherà al Presidente e quindi ai Membri quali modifiche hanno ottenuto l’approvazione con la maggioranza richiesta.

Le modifiche di Statuto, se sottoposte direttamente all’Assemblea, saranno considerate definitivamente approvate, quando abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei Membri votanti.

Le modifiche di Statuto possono essere sottoposte all’Assemblea solo se inserite all’ordine del giorno e comunicate almeno 30 giorni prima.

Le eventuali proposte di emendamento devono essere formulate dai Membri interessati direttamente al Presidente almeno 7 giorni prima dell’assemblea.

 

Art. 11

Durata e scioglimento dell’Associazione

L’Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto ai Membri, in ogni tempo, dal Consiglio Scientifico.

La proposta di scioglimento dell’Associazione sarà considerata approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei due terzi dei votanti, anche attraverso un referendum da tenersi con le modalità di cui all’Art. 10.

Deliberato lo scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Scientifico nomina due o più liquidatori e delibera a maggioranza dei due terzi in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione, secondo i principi stabiliti nell’art. 1.

 

Art. 12

Norme Transitorie

In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Presidente e il Comitato Scientifico previsti dal precedente Statuto assumono, rispettivamente, le funzioni di Presidente e di Consiglio Scientifico ai sensi del presente Statuto, per i successivi due anni fino al 2008.

Il periodo di attività 2006-2008 viene, comunque, computato ai fini della limitazione dei mandati consecutivi previsti per il Presidente dall’Art. 5 e per il Consiglio Scientifico dall’Art. 6.